AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Due anni di tempo

La Legge Finanziaria per il 2025 ha introdotto una significativa novità per chi desidera acquistare una nuova abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, pur possedendo già un immobile acquistato con le stesse agevolazioni. A partire dal 1° gennaio 2025, il termine per vendere o donare l’abitazione preposseduta è stato esteso da uno a due anni.

Chi al 1° gennaio 2025 si trova ancora entro l’anno dall’acquisto di una nuova abitazione con le agevolazioni “prima casa” avrà automaticamente due anni di tempo (anziché uno) per vendere o donare l’immobile preposseduto.

In pratica, la nuova norma si applica anche retroattivamente a chi ha già acquistato e si trova ancora nel periodo previsto dalla vecchia regola (che era di un anno). Questo significa che, se hai comprato casa con le agevolazioni prima del 2025 e il termine di un anno non è ancora scaduto, beneficerai dell’estensione automatica a due anni senza dover fare nulla.

È un vantaggio significativo, perché offre più tempo per vendere senza perdere i benefici fiscali.

Questa modifica offre maggiore flessibilità ai proprietari, consentendo loro di pianificare con più calma la vendita o la donazione della precedente abitazione, senza perdere i benefici fiscali legati al nuovo acquisto. È importante sottolineare che, per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sul nuovo immobile, la cessione della proprietà precedente deve avvenire entro il nuovo termine di due anni.

Inoltre, la normativa prevede che l’abitazione oggetto del nuovo acquisto non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Il mancato rispetto del termine di due anni comporta la decadenza dai benefici fiscali, con l’obbligo di versare la differenza d’imposta, gli interessi e una sanzione pari al 30% della differenza stessa.

Questa estensione del termine rappresenta un’opportunità per chi intende cambiare casa, offrendo un periodo più ampio per gestire la transizione tra le due proprietà e ottimizzare i vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Registrazione del contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate conferisce validità legale al contratto, tutelando sia il locatore che il conduttore.

Quando è necessaria la registrazione? La registrazione è obbligatoria per i contratti di locazione che superano i 30 giorni complessivi nell’anno. Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla sua decorrenza o dalla data di stipula, se anteriore.

Quanto costa? Per la registrazione è richiesto il pagamento delle imposte di registro e di bollo. L’imposta di registro varia in base al canone annuo e alla tipologia del contratto, mentre le marche da bollo sono necessarie per ogni copia del contratto presentata.

Come si registra? La registrazione può avvenire online o presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate. Oppure attraverso intermediari abilitati (come me). Per la registrazione online, è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzare il software RLI. Se non sai come fare, scrivimi un WhatsApp al 3385882864.

Cedolare secca sì o no? Optando per la cedolare secca, un regime fiscale sostitutivo, si è esenti dal pagamento dell’imposta di registro e delle marche da bollo. Tuttavia non è sempre questa l’opzione più conveniente… Per capire cosa è meglio per te, contattami.

Sai che…? Se il contratto prevede un garante, l’imposta di registro potrebbe aumentare, poiché la presenza di una terza parte può essere considerata una clausola aggiuntiva.

Attenzione! La mancata o tardiva registrazione comporta sanzioni pecuniarie proporzionali al ritardo ed all’importo dell’imposta dovuta. È quindi fondamentale rispettare le tempistiche previste per evitare penalità. Se non riesci a prendere un appuntamento all’Agenzia delle Entrate nei tempi giusti, contattami! La registrazione da parte di un professionista abilitato è immediata.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si consiglia di rivolgersi ad un professionista del settore… SCRIVIMI su WhatsApp al 3385882864.

Calcolatore IMU online 2024 per seconda casa

L’IMU sulla seconda casa è dovuta dai proprietari e dai titolari di ogni altro diritto reale su immobili secondari.

Clicca sul link https://www.idealista.it/news/statistiche/calcolo-imu/seconda-casa/ per effettuare il calcolo dell’IMU per il 2024 per qualsiasi tipologia di immobile, come la prima e seconda casa, gli uffici, i negozi e i locali commerciali. In questo modo puoi calcolare online e gratuitamente l’IMU e scaricare facilmente il modello F24 per il pagamento al suguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/250689/Modello+di+versamento+unificato+-+F24+Ordinario_i+Modello+F24+%282%29.pdf/b773b043-a490-82de-550a-eda75246efa0

[Fonte: Idealista.it]

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